Si applica la normativa in materia di imposta sulla successione, ovvero chiunque detenga beni di un defunto non può consegnare i beni detenuti agli eredi, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione dei crediti e di tali beni (art. 48 co.3 D. Lgs. 346/1990).
La dichiarazione di successione non è altro che un documento rilevante a fini fiscali, con cui gli eredi individuano in modo preciso l’attivo ereditario e la ripartizione delle quote spettanti a ciascuno.
Questa dichiarazione è sempre obbligatoria, tranne nel caso in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario abbia un valore inferiore a centomila euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Pertanto OROvilla ha l'obbligo per legge di ricevere una copia della dichiarazione di successione se il patrimonio ereditario supera i centomila euro; diversamente, se il patrimonio ereditario è inferiore ai centomila euro, una dichiarazione scritta sulla mancata presentazione della dichiarazione di successione.
OROvilla, in quanto detentore di beni del defunto, è obbligata per legge a richiedere tale documentazione agli eredi prima di procedere con qualsiasi atto dispositivo sui beni detenuti.
Inoltre, per quanto riguarda i beni mobili e i titoli al portatore del defunto (anche contenuti in cassette di sicurezza) secondo la normativa, le quote ereditarie si presumono ugualmente ripartite tra gli eredi, salvo che sia diversamente indicato nella dichiarazione di successione (art. 11 co.2 D. Lgs 346/1990).