Le dichiarazioni in oro riguardano sia l’oro da investimento sia il materiale d’oro ad uso industriale.
In base alla disciplina vigente, devono essere dichiarate le operazioni in oro di importo pari o superiore a 10.000 euro, nonché le operazioni frazionate eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, quando la somma complessiva raggiunge o supera tale soglia. Ai fini del calcolo, rilevano però solo le singole operazioni di valore pari o superiore a 2.500 euro.
L’obbligo dichiarativo riguarda le operazioni in oro effettuate sul territorio italiano, con riferimento sia all’oro da investimento sia al materiale d’oro ad uso industriale, quando:
Rientrano inoltre nell’obbligo dichiarativo anche i trasferimenti per effetto di successione mortis causa. In tali casi, il soggetto obbligato è l’erede, che può presentare la dichiarazione direttamente oppure avvalersi di operatori professionali in oro o banche per la trasmissione. Questa impostazione amplia in modo sostanziale l’attuale testo della pagina, che oggi è focalizzato quasi esclusivamente sull’oro da investimento ereditato.
La dichiarazione c.d. “preventiva” in oro fa oggi riferimento ai soli trasferimenti al seguito di materiale d’oro da e verso l’estero. In tali casi, la dichiarazione deve essere trasmessa prima dell’attraversamento della frontiera.
Diversamente, a seguito dell’equiparazione dell’oro da investimento al contante per questa specifica disciplina di frontiera, i trasferimenti al seguito di oro da investimento non devono più essere dichiarati alla UIF, ma devono essere dichiarati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo punto è oggi espresso anche dalla UIF nei propri chiarimenti operativi.
Per le operazioni in oro sul territorio italiano, la dichiarazione va presentata alla UIF entro la fine del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata compiuta. Lo stesso termine si applica anche ai trasferimenti in oro derivanti da successione mortis causa, fermo restando che l’obbligo ricade sull’erede.
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A seconda del caso concreto, possono essere richiesti:
Il soggetto obbligato è l’erede, che può presentarla personalmente oppure avvalersi di operatori professionali in oro o banche.
Sì. La soglia è 10.000 euro, anche per operazioni frazionate; tuttavia, nel cumulo rilevano solo le singole operazioni di importo pari o superiore a 2.500 euro.
No. Per i trasferimenti al seguito, la dichiarazione preventiva alla UIF riguarda il materiale d’oro. I trasferimenti al seguito di oro da investimento devono invece essere dichiarati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sì, quando ricorrono i presupposti di legge: operazione singola pari o superiore a 10.000 euro, oppure operazioni frazionate con la stessa controparte nello stesso mese, ciascuna di almeno 2.500 euro, e totale almeno pari a 10.000 euro.