La legge italiana identifica che soltanto gli Operatori Professionali in Oro autorizzati dalla Banca d'Italia sono abilitati alla compravendita di "oro da investimento" in via professionale.
I soggetti devono aver preventivamente comunicato alla Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000 ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.
2) oggetto sociale che indichi l'attività del commercio di oro come definito dall'art. 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000 n. 7.
3) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.
Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.